Corsi di formazione obbligatoria: probabilmente solo per i nuovi praticanti post d.m.

La disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione forense, prevista all’art. 43 della legge 247/2012, non può trovare immediata applicazione. Questo perché l’art. 43 della legge 247/2012, al comma 2, fa espresso riferimento all’adozione da parte del Ministero della Giustizia, previo parere del CNF, di un regolamento attuativo destinato a disciplinare le modalità, i requisiti, lo svolgimento e la durata dei corsi: e tale regolamento ad oggi non è stato ancora emanato (n.d.r.: è visionabile lo schema qui) .
In ogni caso, si ritiene probabile che l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione previsto dall’art. 43 L.P. per ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, varrà solo per coloro che provvederanno ad iscriversi nel registro dei praticanti dopo l’emanazione da parte del Ministero del decreto ministeriale di cui all’art. 43, comma 2 della Legge n. 247/2012: ma un parere sul punto potrà essere formulato solo dopo l’emanazione del regolamento.

Fonte: Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), 24.5.2017, n. 33

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