Prove scritte di concorsi ed esame di abilitazione sono sospese: così il d.p.c.m. 2.3.2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 2.3.2021, n. 52, è stato pubblicato il d.p.c.m. 2.3.2021, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

–>può essere utile leggere anche Esame Avvocato Aprile 2021: il Comitato Tecnico Scientifico dice no agli scritti

 

 

Si riportano di seguito gli artt. 24, 25  e 27 del d.p.c.m. 2.3.2021:

…omissis…

     Art. 24 
  Procedure concorsuali 
 
  1. E' sospeso lo svolgimento delle  prove  preselettive  e  scritte
delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di
abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su
basi  curriculari  ovvero  in  modalita'   telematica,   nonche'   ad
esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di
quelli per il personale della protezione civile. Sono  consentite  le
prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche  amministrazioni
nei casi in cui  e'  prevista  la  partecipazione  di  un  numero  di
candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede  di  prova,
previa  adozione  di  protocolli  adottati  dal  Dipartimento   della
funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.  Resta
ferma in ogni  caso  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.  1  del  25
febbraio  2020  e   degli   ulteriori   aggiornamenti,   nonche'   la
possibilita' per le commissioni di procedere  alla  correzione  delle
prove scritte con collegamento da remoto. 
  2. Per lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  indette  o  da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze  armate,
delle  Forze   di   polizia,   del   personale   dell'Amministrazione
penitenziaria e  dell'Esecuzione  penale  minorile  ed  esterna,  del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo
nazionale dei Vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,  si  applica  quanto
previsto dall'art. 259 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  Art. 25 
  Corsi di formazione 
 
  1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi  solo
con modalita' a distanza. 
  2. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione  specifica  in
medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli
Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del  Sistema
di informazione per la sicurezza della  Repubblica.  I  corsi  per  i
medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire
anche in modalita' non in presenza. 
  3. Sono  parimenti  consentiti,  anche  a  distanza  e  secondo  le
modalita' stabilite  con  appositi  provvedimenti  amministrativi,  i
corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile,
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso  alla
professione di trasportatore su strada  di  merci  e  viaggiatori,  i
corsi  sul  buon  funzionamento  del  tachigrafo,  i  corsi  per   il
conseguimento  e  per  il  rinnovo  del  certificato  di   formazione
professionale per i  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di  formazione,  i
corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e
della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e  lo
svolgimento dei relativi esami,  i  corsi  abilitanti  del  personale
addetto alla sicurezza nei  settori  Aeroporti  (APT),  Spazio  aereo
(ATM), Economico, amministrativo  legale  (EAL),  Personale  di  volo
(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e  continua
(NAV),  Operazioni  di  volo  (OPV),  Security  (SEC),  i  corsi   di
formazione e le relative prove di esame teoriche e  pratiche  per  il
rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo  svolgimento
delle  attivita'  connesse  con  la  sicurezza   della   circolazione
ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e  i  corsi  abilitanti  o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili,  ivi  compresi  quelli  relativi  alla
conduzione degli impianti fissi. 
  4. Sono altresi' consentiti i corsi di aggiornamento  professionale
e di formazione per  il  conseguimento  del  brevetto  di  assistente
bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento
per il conseguimento delle certificazioni necessarie per  l'esercizio
della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a
distanza  e  secondo  le  modalita'   stabilite   con   provvedimento
amministrativo. 
  5. Sono altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate
dagli uffici della motorizzazione civile e dalle  autoscuole  per  il
conseguimento  e  la  revisione  delle  patenti   di   guida,   delle
abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo  richiesto  per
l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove teoriche e pratiche
effettuate dagli uffici speciali per i trasporti  ad  impianti  fissi
per il conseguimento delle abilitazioni per le  figure  professionali
inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, le  prove  e  gli
esami  teorico-pratici  effettuati  dalle  Autorita'  marittime,  ivi
compresi  quelli  per  il  conseguimento  dei  titoli   professionali
marittimi, delle patenti nautiche e per  la  selezione  di  piloti  e
ormeggiatori  dei  porti,  nonche'  le  prove  teoriche  e   pratiche
effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e  dalle  scuole
di volo. 
  6. In tutte le regioni, gli uffici  competenti  al  rilascio  delle
patenti  nautiche,  sulla  base  delle  prenotazioni  ricevute,   ivi
comprese  quelle  gia'  presentate  alla  data  di  applicazione  del
presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da
sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni  successivi
alla data della dichiarazione di disponibilita' all'esame. 
  7. Sono altresi' consentiti gli esami di qualifica dei percorsi  di
IeFP,  nonche'  la  formazione  in  azienda  esclusivamente   per   i
dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle
singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in  materia  di
protezione  civile,  salute  e  sicurezza,  i  corsi  di   formazione
individuali e quelli che necessitano  di  attivita'  di  laboratorio,
nonche'  l'attivita'   formativa   in   presenza,   ove   necessario,
nell'ambito  di  tirocini,  stage  e  attivita'  di  laboratorio,   a
condizione che siano  rispettate  le  misure  di  cui  al  «Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle  misure  di  contenimento
del contagio da  SARSCoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di
prevenzione» pubblicato dall'INAIL. 
  8.  Le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi  ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  e
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale
soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la
validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della
formazione della graduatoria finale del corso. I periodi  di  assenza
dai corsi di formazione di cui al presente comma comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,
l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi
corsi. Si applica quanto previsto dall'art. 260 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77.

....omissis....

Art. 57 
 Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6
aprile 2021, ad eccezione dell'art.  7  che  si  applica  dal  giorno
successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della  salute
9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori  misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad  applicarsi  fino
alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche. 
  3. Le disposizioni delle ordinanze del  Ministro  della  salute  27
febbraio  2021,  recanti  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
per  le  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Lombardia,  Marche,  Molise,
Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano,  Toscana,  Sardegna,
Umbria,  richiamate  in  premessa,  continuano  ad  applicarsi   fino
all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell'art. 1, commi 16-bis
e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  e  comunque  non
oltre  il  15  marzo  2021,   fatta   salva   una   eventuale   nuova
classificazione. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.
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