Sul dolo eventuale e sul concorso anomalo

Se si nasconde quanto accaduto, allora è irragionevole parlare di colpa; se vi è una condotta non solo assolutamente anti-doverosa ma caratterizzata da pervicacia e spietatezza, sussiste il dolo eventuale.

Per l’applicazione dell’art. 116 cod. pen. non basta la volontà dell’evento diverso ma è necessaria la contrapposizione nell’iter criminoso di una variazione del titolo di reato, a causa dell’agire del correo, la quale interviene a mutare l’esito delittuoso che tutti i concorrenti avevano concordato, determinandosi volontariamente e consapevolmente verso uno specifico reato.

Così Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 19.7.2021, n. 27905 (scarica qui da GiurisprudenzaPenale.com), c.d. sentenza Vannini Bis.

Condividi
Share On Twitter
Share On Linkdin

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Hide Buttons