10.6.2022, Seminario Giuridico OnLine: Causalità civile e standard probatorio

SEMINARIO GIURIDICO OnLine

TitoloCAUSALITA’ CIVILE E STANDARD PROBATORIO

Locandina: scarica QUI la locandina in formato PDF oppure QUI in formato JPG

Quando: 10.6.2022, ore 15.30

Durata: un’ora —-> VEDI IL VIDEO QUI SU YOUTUBE

 

Dove: online sulle piattaforme Facebook e YouTube

Relatore: Luigi VIOLA

Crediti: in fase di accreditamento CNF (vedi qui e registrati su GestioLex qui); dopo il riconoscimento di crediti, l’attestato li riporterà automaticamente e potrà essere riscaricato con l’indicazione degli stessi

Programma:

-impostazione tradizionale della causalità civile

-concorso di persone, concorso di cause,

-standard probatorio del più probabile che non con giurisprudenza favorevole

-probabilità relativa e giurisprudenza favorevole

-analisi critica con argomenti letterali e sistematici

-riflessione sul principio all or nothing

-probabilità logica o baconiana con analisi critica

-motivazione apparente

-statuto della sommatoria delle prove

-tendenze giurisprudenziali sulla più elevata idoneità rappresentativa.

Collaborazioni: GestioLex e CentroStudiDirittoAvanzato e LaNuovaProceduraCivile

Convenzioni: scontistica del 20% per acquisto del libro VIOLA, Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, DirittoAvanzato, Milano, 2021 direttamente il giorno dell’evento 10.6.2022

Registrazione: inviare un’email a info@scuoladirittoavanzato.com (per ottenere i crediti formativi, bisogna registrarsi direttamente qui su gestioLex).

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Approfondimenti con GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’::

– il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell’ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all’indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell’idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all’indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell’attendibilità” (come predicato della maggiore o minore “congruità logica” dell’inferenza critica) [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021];

va disatteso il motivo basato sull’assunto erroneo dell’applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del “più probabile che non”, che – invece “costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità- regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (…) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  15.04.2022, n. 12386 in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022];

la valutazione della prova non dipende dalla mera soggettività del giudice, ma è ancorata ad un parametro, quello del prudente apprezzamento, sia pure declinato in termini soggettivi. Il prudente apprezzamento è un’unità di misura cui il giudice deve basarsi nella valutazione delle prove [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.05.2022, n. 15605, in La Nuova procedura Civile, 2, 2022];

la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell’ambito del singolo processo e della singolare vicenda processuale …non si risolve nella preponderanza dell’evidenza legata al criterio del “50% + 1” (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all’affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di “perdita di chance”) [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 1.6.2022, n. 17918, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022].

-in senso contrario, si veda Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.09.2022, n. 27016,  secondo cui “una volta separata la res iudicanda penale da quella civile, a quest’ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito, secondo i canoni civilistici tanto del più probabile che non, quanto della probabilità prevalente”.

Approfondimenti con GIURISPRUDENZA DI MERITO:

Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011;

Corte d’Appello Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti”;

Corte d’Appello L’Aquila, sentenza del 16.12.2021, secondo cui “la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato comportamento nell’ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito”;

Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022, secondo cui “il nesso di causalità tra l’agire del sanitario e le ustioni riportate si basa sul criterio della attendibilità, ovvero “della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica” degli elementi acquisiti”;

Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021 secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”.

Corte di appello Milano, sezione seconda, sentenza del 29.12.2021, n. 3796, secondo cui ” la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa”;

Corte di appello Firenze, sentenza del 18.05.2022, n.940 secondo cui “il criterio del ‘più probabile che non’, è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell’ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all’indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell’idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all’indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell’attendibilità” (come predicato della maggiore o minore ‘congruità logica’ dell’inferenza critica)”.

 

Approfondimenti con DOTTRINA:

-BIANCHI, Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza;

-CAGGIANO, La prova liberatoria, in MAGGIOLO (a cura di), Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità da inadempimento, Milano, 2022;

-MARASCA, Più probabile che non: Dio non gioca a dadi;

– il giudice è tenuto (è scritto “deve”) ad eseguire un prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; è tenuto altresì ad un apprezzamento che sia prudente, con la conseguenza di poter escludere qualsiasi automatismo probatorio basato sul c.d. più probabile che non [estratto da VIOLA, Più probabile che non VS prudente apprezzamento, in La Nuova procedura Civile, 3, 2020];

la probabilità baconiana, dunque, esegue il metodo baconiano, che prevede un esperimento, a cui si affida la prova definitiva. E’ un test aggiuntivo. Nel processo civile, però, questo non avviene per la decisiva ragione che i fatti vengono accertati tramite le “prove proposte dalle parti” ex art. 115 c.p.c. [estratto da VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale, in La Nuova procedura Civile, 2, 2022];

-il prudente apprezzamento dell’art. 116 c.p.c. non è libero convincimento, piuttosto ne è il limite [estratto da VIOLA (Video 27.1.2022), Lezione Dottorale: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento];

-il sistema giuridico italiano è costruito sul fondamento dei fatti provati e non probabili; … sussiste, invero, una sommatoria di prove, rilevando il più provato e non il più probabile [estratto da VIOLA, Dal più probabile che non al più provato che non?, in Altalex, 2021]; nello stesso senso, Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124 secondo cui “il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe”;

-VIOLA, (Video) Lezione Dottorale con prof.ssa L. GATT: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento (dal più probabile che non alla sommatoria di prove)

-video Convegno OnLine: Il criterio del ‘più probabile che non’ è giusto?

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