No alla maternità surrogata: offende la dignità della donna, con la firma delle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del 30.12.2022 n. 38162  ha affermato il principio che il provvedimento straniero che riconosce il rapporto di filiazione tra figlio e genitore di intenzione, in caso di maternità surrogata, è contrario all’ordine pubblico e non può essere riconosciuto. Il diritto del bambino nei confronti di tale genitore può essere tutelato mediante l’adozione in casi particolari.

Questa la massima (estratta la CED):

Le Sezioni Unite Civili decidendo, su questione di massima di particolare importanza, relativa alla trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita, regolamente formato in paese estero, di un bambino nato in Canada attraverso la pratica della gestazione per altri, cui aveva fatto ricorso una coppia omoaffettiva maschile di cittadini italiani, uniti in matrimonio presso tale Stato estero, con atto successivamente trascritto in Italia nel registro delle unioni civili, hanno affermato che: la pratica della gestazione per altri, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; ciò esclude la automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e “a fortiori” dell’originario atto di nascita, nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, oltre al padre biologico, anche se l’atto di nascita è stato formato in conformità della “lex loci”; che, nondimeno, anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale, e che l’ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, in quanto, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello “status” di figlio, al legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

—> scarica qui CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 30.12.2022, N. 38162

Condividi
Share On Twitter
Share On Linkdin

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Hide Buttons