Riforma Cartabia penale, vacatio legis, sopraggiunta procedibilità su querela di parte, remissione di querela, effetti

In tema di successione delle leggi nel tempo, gli effetti di uno “ius novum” più favorevole al reo sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della “vacatio legis”, in quanto la funzione di garanzia per i consociati, perseguita dagli art. 73, comma 3, Cost. e art. 10 preleggi, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al giudice di tener conto di quella che è già una novazione legislativa.

In tema di abolitio criminis, sebbene al momento dell’adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell’art. 10 delle preleggi e dell’art. 73, comma 3, Cost. al fine di permettere la conoscenza della nuova norma, ciò non comporta il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida: in pendenza della “vacatio legis” la norma esiste già nell’ambito dell’ordinamento.

Il problema dell’applicabilità dell’art. 2 c.p. in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità; infatti, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto: la querela è  istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell’an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.

 

 

——->Cassazione penale, sezione seconda, sentenza del 19.01.2023, n. 2100

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