Condominio negli edifici e lastrico solare non comune a tutti i condomini: per i danni causati al proprietario sottostante, l’usuario esclusivo risponde per obbligazione propter rem oppure per cose in custodia? La risposta delle Sezioni Unite 9449/2016 alla luce dell’equazione sull’interpretazione perfetta.

In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio (massima ufficiale estratta da CED 2016).

Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza del 10.05.2016, n. 9449

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