L’impostazione che fonda il limite fra illecito sportivo ed illecito penale sull’operatività della scriminante del rischio consentito, non appare pienamente soddisfacente, perchè essa implica che l’attività sportiva costituisca una causa di giustificazione, laddove, invece essa è attività lecita.
Nell’accettazione del regolamento sta la liceità sportiva, che tuttavia non copre integralmente la liceità penale, che impone, al di là della regola il limite della prudenza, della perizia, della diligenza, cioè della regolazione dell’azione finalizzata a non nuocere. Ma in questo sta anche, per altro verso, l’obbligo di astensione dall’azione non consentita dal regolamento sportivo, rilevante ai fini penali, perchè per aversi responsabilità è necessario che l’azione possa prevedibilmente, con valutazione ex ante, causare il danno, laddove l’assenza di prevedibilità non comporta la colpevolezza se la norma disciplinare violata ha un fine diverso da quello di evitare l’evento dannoso.
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 31.01.2022, n. 3284
———————————————









