Segni di riconoscimento: ok a righe lasciate in bianco

Non si può individuare un preciso e inequivocabile segno di riconoscimento nelle righe lasciate in bianco, tra un periodo scritto e un altro.
Nei concorsi pubblici le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l’anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, di guisa che ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato mediante un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione; ciò ricorre solo quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell’atto e di elaborazione dello stesso in forma scritta (D.P.R. n. 487/1994). Così T.A.R. Molise – Campobasso – sezione prima, sentenza del 26.06.2015, n. 286.

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