Il fatto che una persona non incorra in una pena detentiva non è di per sé determinante ai fini dell’applicabilità della parte penale dell’articolo 6 della Convenzione poiché la relativa lieve entità del reato non può privare un’infrazione del suo carattere penale intrinseco.
Se le maggiorazioni fiscali si basano su disposizioni generali applicabili a tutti i contribuenti e perseguono uno scopo al tempo stesso dissuasivo e repressivo, allora quest’ultima considerazione è di per sé sufficiente a conferire alla sanzione inflitta un carattere penale.
L’art. 6 della Convenzione è applicabile anche al processo tributario.
————–> Scarica qui la sentenza Grasucci / Italia, 8.10.2026 <—————









