“L’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore sia stato oggetto di opposizione proposta dal garante, il quale igorava di potersi avvalere della qualità di consumatore e della tutela conferitagli da tale direttiva, non consente al giudice dell’esecuzione né di controllare, su domanda di tale garante o d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione né di concedere a detto garante un termine al fine di proporre opposizione tardiva, per il motivo che l’autorità di cosa giudicata inerente a tale decreto comprende implicitamente l’esame di tali clausole, sebbene il loro carattere abusivo non sia stato esplicitamente esaminato in alcuna fase del procedimento. La circostanza che, alla data in cui detto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il garante ignorasse di poter far valere la propria qualità di consumatore, ai sensi della suddetta direttiva, è irrilevante a tale riguardo” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza del 6 ottobre 2026 (Causa C-667/24).









