Convegno OnLine, 15.1.2021: il ‘più probabile che non’ è giusto?

LaNuovaProceduraCivile 

&
ScuolaDirittoAvanzato        –       Centro Studi Diritto Avanzato – Edizioni
Con il patrocinio Fondazione AIGA T. Bucciarelli
In collaborazione con
 DuePuntoZero & StudioCataldi
 
Organizzano

 

Convegno OnLine

Il criterio del ‘più probabile che non’ è giusto?

Risposte tra prudente apprezzamento e giurimetria

 

15 gennaio 2021

ore 15.30 – 18.30

(su piattaforma Zoom)

in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense

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Per iscrizioni, inviare un’email a info@lanuovaproceduracivile.com

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Laddove nel processo penale l’efficienza causale deve essere provata oltre ogni ragionevole, in sede civilistica è sufficiente che, secondo il giudizio controfattuale con valutazione ex ante, risulti “più probabile che non” che, qualora si fosse tenuto il comportamento che la situazione avrebbe imposto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, il danno alla persona, o quanto meno quel danno alla persona procurato nel caso di specie si sarebbe evitato. Un criterio probabilistico di valutazione dei fatti che non si aggancia ad un dato di probabilità assoluta (il 50 + 1% di probabilità), ma relativo, secondo il quale, tenuto conto di tutte le cause e di tutti i possibili esiti, in quella situazione, ove si fosse tenuto il comportamento corretto, esisteva un maggior grado di probabilità, rispetto a tutti gli altri possibili esiti, che l’esito mortale non si sarebbe verificato. Un criterio probabilistico relativo che consente di giungere all’affermazione dell’esistenza del nesso causale tra operato del medico o della struttura sanitaria e danno anche con una percentuale di probabilità inferiore al 50% (Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.7.2020, n. 13864).
Questa Corte, ormai da dieci anni, viene costantemente ripetendo in tema di nesso causale i seguenti principi:
(a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
(b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
(c) ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause.
Così, ad esempio, se il crollo d’un immobile potesse astrattamente essere ascritto solo a sette possibili cause, tra loro alternative, una delle quali probabile al 40%, e le altre sei al 10%, la prima dovrebbe ritenersi “causa” del crollo, a nulla rilevando che le sue probabilità statistiche di avveramento fossero inferiori al 50%, e quindi “improbabili” per la sola statistica (Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.2.2018, n. 4024).

 

L’accertamento della causalità materiale fra condotta lesiva e lesione del diritto si compie con la regola dell’equivalenza causale. Il concorso del fattore naturale col fattore umano è irrilevante, nel senso che, se il medico contribuisce per lo 0,1% a produrre un danno che, per il rimanente 99,9%, è dovuto a fattori naturali, egli risponderà per l’intero (regola dell’all or nothing, o regola aut Cesar aut nihil) [report di L. La Battaglia al Convegno in Cassazione del 27.11.2019].
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Consideriamo che ingiustizia sia il non dare a ciascuno secondo il suo (come opposto della giustizia, nella sua accezione di dare a ciascuno secondo il suo).
Ora poniamo il seguente esempio, che trae ispirazione dal c.d. paradosso dell’intruso (the paradox of the gatecrasher), per capire in concreto cosa vuol dire più probabile che non.
Tizio è proprietario e gestore del teatro Alfa.
Per partecipare allo spettacolo del Teatro Alfa, il costo dell’accesso è di 1,oo euro. Alfa ha 100 posti:
-49 persone accedono ad Alfa, pagando;
-51 persone accedono ad Alfa, non pagando.
Tizio non riesce a distinguere chi ha pagato da chi non ha pagato perchè non è stato utilizzato alcun biglietto; di conseguenza agisce verso tutti per chiedere il pagamento.
Con il giudizio, per il criterio del più probabile che non (P(E) > 50%), ciascun spettatore è più probabilmente non pagante che pagante, con la conseguenza che tutti sono costretti a pagare 1,oo euro.
 Pertanto, dopo il giudizio, in concreto accade questo:
-Tizio aveva diritto a 100,oo euro, ma ne incassa 149,oo (49,oo dei primi paganti + 100,oo dopo il giudizio); è un’ingiustizia perché Tizio non ha ciò che gli spetterebbe;
-i primi paganti avevano diritto ad erogare solo 49,oo, ma in concreto pagano due volte (prima e dopo il giudizio); è un’altra ingiustizia perchè pagano più del dovuto;
-i non paganti pagano 51,oo, in conformità a quanto avrebbero dovuto pagare.
In conclusione, nel caso in esame si realizzano due ingiustizie:
-una prima favorevole al proprietario Tizio (così evidenziando il fallimento del sistema riparatorio, che non ristora la perdita, ripristinando lo stato quo ante, ma va oltre);
-una seconda sfavorevole ai paganti, che sono costretti a pagare di nuovo.
Quest’ultima è un’ingiustizia particolarmente pesante perché colpisce chi si è comportato bene, implicando, con una semplice analisi economica del diritto, che diviene più conveniente comportarsi male che bene; id est: è un sistema punitivo verso il cittadino onesto (Viola, Più probabile che non VS prudente apprezzamento).
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PROGRAMMA

Indirizzo di saluti:

Giuseppe CALABRESE

(Founder e CEO DuePuntoZero ed.)

Giovanna SURIANO

(Avvocato, Presidente Fondazione Aiga T. Bucciarelli)

Introduce:

Luigi VIOLA

(Avvocato, Direttore scientifico LaNuovaProceduraCivile)

Modera:

Paolo Maria STORANI

(Avvocato cassazionista, Consulente parlamentare, ViceDirettore StudioCataldi)

Relazionano:

Giovanni GUZZETTA

(Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)

Andrea GIORDANO

(Magistrato della Corte dei Conti, già Avvocato dello Stato)

Rosaria GIORDANO

 (Magistrato, assistente di Studio presso la Corte Costituzionale)

Mirco MINARDI

(Avvocato cassazionista, Direttore LexForm)

Lucrezia FIANDACA

(Avvocato dello Stato)

Elena QUARTA

(Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura, Founder DirittoCreativo)

Francesco OLIVO

(Avvocato, Founder Studio Legale Olivo)

Michele Angelo LUPOI

(Avvocato, Professore associato Diritto Processuale Civile – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”)

Lucilla GATT

(Professore ordinario di diritto civile – Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”)

Gianluca LUDOVICI

(Avvocato, dottore di ricerca) 

Massimo MARASCA

(Magistrato addetto alla segreteria del sottosegretario di Stato – Ministero infrastrutture)

Romolo DONZELLI

(Professore associato di Diritto processuale civile – Università degli Studi di Macerata)

Flavio CASSANDRO

(Avvocato, Docente ScuolaDirittoAvanzato)

Ilaria CORRIDONI

(Avvocato cassazionista, specialista in diritto tributario)

Sergio BIANCHI

(Professore ordinario di Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – Università degli studi di Roma “La Sapienza” )

Pietro CHIOFALO

(R.I. presso la Camera dei Deputati)

Conclusioni:

Bruno SPAGNA MUSSO

(Avvocato, già Magistrato della Corte di Cassazione)

 

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