Il reato ex art. 328 c.p. riferito al Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico servizio riguarda i soli casi di rifiuto oppure omissione di atti doverosi, cioè obbligatori e non differibili per legge. Nel caso di PM vi sono margini di discrezionalità, anche laddove riguardino prove a discarico dell’indagato.
Ai fini della configurabilità del delitto di rifiuto di atti d’ufficio in capo al pubblico ministero, l’atto da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia è soltanto quello doveroso, ossia obbligato quantomeno nella sua emanazione, sicché non assumono rilievo gli atti di procedura non contemplati da protocolli obbligati, i quali, pur apparendo necessari in ragione del progressivo sviluppo del procedimento e del perseguimento degli scopi conoscitivi del processo penale, restano discrezionali quanto alla scelta del loro compimento, prevedendo di regola la legge, in relazione ad essi, non invalidità processuali, ma forme di controllo attinenti all’efficienza e alla funzionalità dell’indagine, alla legalità della condotta del pubblico ministero e alle sue responsabilità.
Non costituisce atto da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, ai sensi dell’art. 328, comma primo, cod. pen., l’acquisizione e il conseguente deposito della documentazione che altro pubblico ministero, ancorché appartenente al medesimo ufficio e titolare di un procedimento collegato, abbia trasmesso a quello procedente, in quanto tale documentazione assume natura di attività integrativa di indagine, ai sensi dell’art. 430 cod. proc. pen., solo per effetto di un atto discrezionale di recepimento da parte di quest’ultimo, unico legittimato a compiere tale attività, previa autonoma valutazione della sua rilevanza, pertinenza, genuinità e congruenza rispetto all’imputazione;
La regola di condotta posta dall’art. 358 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, è funzionale alla completezza delle indagini preliminari e al corretto esercizio dell’azione penale, opera esclusivamente in tale fase del procedimento e implica valutazioni di merito riservate al magistrato procedente, non vincolato dalle sollecitazioni della difesa, sicché la sua violazione, pur potendo assumere rilievo sul piano civile, disciplinare o penale, nel rispetto tuttavia, della tipicità delle fattispecie, non integra di per sé il delitto di rifiuto di atti d’ufficio.
(Fonte: Cassazione penale, sentenza del 29.9.2026, n. 34812).









