E’ sicuro che il giudice penale possa qualificare diversamente il fatto? Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: fibrillazioni sul principio iura novit curia.

Deve essere sollevata questione pregiudiziale con la quale si chiede alla Corte di giustizia se gli art. 6 par. 4 dir. 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e 48 comma 2 CDFUE «devono essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di una disciplina normativa nazionale che consente al giudice penale che si pronuncia nel merito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, senza darne all’imputato preventiva informazione in tempo utile per predisporre in concreto un’efficace difesa, anche qualora tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l’imputato, così da precludergli, in particolare, l’accesso ad un rito alternativo, divenuto possibile soltanto in conseguenza della nuova qualificazione del fatto, ma che non può più essere chiesto dall’imputato, perché il relativo termine di decadenza, in quella fase del processo, è già decorso».

 

Corte di Cassazione penale, sezione sesta, ordinanza del 21.7.2026, n. 27371

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